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Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami. L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore e ciascun concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermita' puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva. L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non e' stato ammesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non puo' superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, e' stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unita'.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 9 ottobre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art6 · fonte su Normattiva