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Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami. ((L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.)) L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermita' puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva. L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non e' stato ammesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non puo' superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge. 2 ((A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verra' stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potra' superare le 50 unita'.)) Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, e' stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 settembre 1980, n.574

2

La L. 20 settembre 1980, n.574 ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che "In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere ai corsi superiori di stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente articolo 11, e' aumentato di 19 unita'".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1985 al 16 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art6 · fonte su Normattiva