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I compensi previsti dal primo comma dell'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 1 agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilita', sono sostituiti, a decorrere dal 1 settembre 1984, dai seguenti:

  • 1)indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno.. L. 4.050 2) indennita' per ogni chiamata............... L. 6.750 A decorrere dal 1 novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-24;779~art2 · fonte del testo