Art. 4
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A decorrere dal 1 settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 10.500. A decorrere dal 1 novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto e' stabilita in lire 14.000.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1985 al 22 dicembre 2008
