Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Testo vigente dal 18 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art1 · fonte su Normattiva