Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

Testo vigente dal 18 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art2 · fonte su Normattiva