Art. 2
Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.
Testo vigente dal 18 dicembre 1967
