All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale. Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' ((una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)).

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. 6 parole tolte, 44 parole aggiunte.

… devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' tolto: due fotografie di cui una autenticata aggiunto: una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art16 · fonte del testo