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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art25 · fonte su Normattiva