Norme sui passaporti
Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026
