Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attivita'. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico puo' essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma. Tutte le spedizioni o attivita' intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalita' di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

Testo vigente dal 2 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;380~art2 · fonte su Normattiva