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(( Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche: capo reparto: coadiutore tecnico superiore; vice capo reparto: coadiutore tecnico principale; capo squadra: coadiutore tecnico. Al concorso per la qualifica iniziale suo altresi' ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio)).

Testo in vigore dal 10 dicembre 1984 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art18 · fonte su Normattiva