Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È principio generale - diretto ad assicurare la parità fra tutti gli aspiranti a partecipare ai concorsi - che il requisito massimo dell'età debba essere posseduto entro un termine prefissato - di regola alla data di scadenza del termine stabilito, nel bando di concorso, per la presentazione della domanda di ammissione (art. 2 d.P.R. n. 3/1957) - e, dunque, prima ancora che i partecipanti siano singolarmente individuati. Ad esso avrebbe dovuto attenersi anche la disposizione di legge che, estendendo agli idonei di un precedente concorso il beneficio dell'assunzione nel corpo dei vigili del fuoco, ha tuttavia stabilito che il requisito dell'età per l'assunzione dovesse essere posseduto alla data del decreto di nomina; con ciò subordinando, in realtà, il diritto degli idonei ad un potere arbitrario dell'amministrazione e venendone, conseguentemente, lesa la parità di trattamento sia rispetto ad altri candidati all'assunzione sia rispetto ai candidati di altri concorsi pubblici. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anziché alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato.
Art. 6 Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art6 · fonte su Normattiva