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Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'articolo 21, primo comma, e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi. Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art28 · fonte del testo