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Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e' elevato a 80 giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 19 settembre 2000
