Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2000 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e' elevato a 80 giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 agosto 2000, n. 246

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La L. 10 agosto 2000, n. 246 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che il limite massimo previsto dal presente articolo, "e' elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente".

Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1981 al 19 settembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 agosto 2000, n. 246

    La L. 10 agosto 2000, n. 246 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che il limite massimo previsto dal presente articolo, "e' elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art41 · fonte del testo