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Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 1 marzo 1984
