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Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che e' prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dal presente articolo.

Testo in vigore dal 1 marzo 1984 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art42 · fonte su Normattiva