Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale. A cio' si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati contributi. I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 25 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-18;370~art1 · fonte su Normattiva