All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992, si provvede per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-17;351~art2 · fonte su Normattiva