Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il sussidio e' revocato qualora gli infermi si dimettano volontariamente dal luogo di cura, ovvero ne siano allontanati per motivi disciplinari, ovvero rifiutino la applicazione delle misure profilattiche nei confronti della prole. Il sussidio puo' essere sospeso o ridotto, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora gli infermi, durante il periodo di ricovero, si rendano responsabili di gravi infrazioni disciplinari, ovvero, se tenuti in osservazione a domicilio, non si sottopongano regolarmente ai prescritti controlli clinici e batteriologici o rifiutino le cure domiciliari. La riduzione del sussidio non puo' essere inferiore ad un terzo ne' superiore a due terzi del suo ammontare. I provvedimenti di cui ai precedenti commi non si applicano ai congiunti dei lebbrosi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-06;921~art3 · fonte del testo