L'attivita' del CNEL e' disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'articolo 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalita' di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 5 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art20 · fonte su Normattiva