Art. 37 — Organizzazione interna
L'attivita' e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorita' che li ha formati. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato puo' avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non puo' avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ne' di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
Testo vigente dal 13 agosto 2007
