Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.

Testo vigente dal 17 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art14 · fonte su Normattiva