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Il presidente del CNEL e' nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente piu' anziano per elezione o, in casi di pari anzianita' elettorale, dal piu' anziano per eta'.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 31 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art5 · fonte su Normattiva