Art. 26 — Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili
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Il CIPE, su domanda della regione, puo' autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purche' comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili".
Testo in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991
