Art. 23 — Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui
Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
