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Gli esportatori devono fornire al Ministro del commercio con l'estero la prova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione di quanto autorizzato e spedito, secondo termini e modalita' da specificare con decreto dello stesso Ministro da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La prova relativa all'uso finale civile dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della presente legge dovra' essere fornita in conformita' alle direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera b), il Ministro del commercio con l'estero puo' comunque condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito.

Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art10 · fonte su Normattiva