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Chiunque effettui senza autorizzazione attivita' di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire. I beni oggetto delle attivita' non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati.

Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art12 · fonte su Normattiva