Art. 13 — Falsità della documentazione
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Chiunque, nella documentazione prodotta ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge, fornisca indicazioni non veritiere, e' punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione o il rinnovo di essa, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da trenta a trecento milioni di lire. Chiunque effettui attivita' di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in base ad autorizzazione ottenuta fornendo notizie non veritiere, e' punito con le stesse pene previste dal comma 1 dell'articolo 12; si applica altresi' il comma 2 di tale articolo.
Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997
