Art. 16 — Norme transitorie e finali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997. Leggi il testo vigente →
Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriale previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore.
Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997
