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L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, e' predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto:

  • a)nel rispetto dei princi'pi stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
  • b)tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica;
  • c)rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare, missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui sia parte;
  • d)adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria;
  • e)armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri Paesi comunitari. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero con il quale viene aggiornato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui da' applicazione.

Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art3 · fonte su Normattiva