Art. 6 — Presentazione delle domande di autorizzazione
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Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalita' fissate dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997
