Sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualita' di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art4 · fonte su Normattiva