Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle universita' con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 10 gennaio 1977, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unita' di personale avente titolo all'immissione stessa. ((COMMA ABROGATO DAL D.L 19 SETTEMBRE 1987, N. 382 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 456)).

Testo vigente dal 19 settembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art10 · fonte su Normattiva