Art. 10 — Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo
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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle universita' con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 10 gennaio 1977, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unita' di personale avente titolo all'immissione stessa. In relazione alle unita' di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale.
Testo in vigore dal 8 novembre 1977 al 19 settembre 1987
