Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

  • a)dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
  • b)sanzioni disciplinari;
  • c)dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermita';
  • d)sospensione cautelare facoltativa.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art7 · fonte su Normattiva