Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente
Art. 7 — Provvedimenti definitivi
Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:
- a)dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
- b)sanzioni disciplinari;
- c)dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermita';
- d)sospensione cautelare facoltativa.
Testo vigente dal 8 novembre 1977
