Art. 16
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In ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, puo' essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto. Il personale addetto agli uffici di cui al precedente comma deve essere tratto da quello gia' in servizio presso il comune. Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico del bilancio comunale.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
