Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 13 — Attività a tempo parziale

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Le universita', sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attivita' di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita', con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le universita' provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
  • b)le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
  • c)a parita' di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate;
  • d)al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attivita' svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art13 · fonte su Normattiva