Art. 14 — Corsi intensivi
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I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una piu' efficace fruizione dell'offerta formativa. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'insegnamento nei corsi intensivi e' svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attivita' di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalita' di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione e' stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalita' di cui al presente articolo:
- a)per il perseguimento di finalita' formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresi' essere riconosciuti totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;
- b)per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- c)per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
