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il numero massimo di personale che puo' essere ammesso a fruire dell'indennita' istituita dalla presente legge e' fissato annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;537~art4 · fonte del testo