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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica: articolo 19, sull'indennita' di residenza malarica; articolo 20, sui soprassoldi per servizi ed incarichi speciali e relativa tabella, fatta eccezione per i numeri 6 e 12, concernenti compenso per collaudo in volo di aeromobili dopo grandi riparazioni; articolo 26, sull'indennita' giornaliera di campo; articolo 27, sull'indennita' al personale in servizio presso depositi, stazioni aerologiche e telegrafiche.
Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 9 ottobre 2010
