Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale appartenente ai ruoli dei cancellieri (gruppo B) e degli aiutanti di cancelleria (gruppo C), provvisto della qualifica di stenografo o di tavolarista, potra' essere ammesso agli esami di concorso per la promozione, rispettivamente, ai gradi nono del gruppo B e undecimo del gruppo C con due anni di anticipo sul periodo minimo di anzianita' di servizio stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi medesimi.
[2]I vincitori del concorso conseguono, pero', la promozione solo al compimento dell'anzianita' prescritta normalmente per i detti esami.
[3]Qualora, in applicazione del primo comma, le promozioni al grado nono del gruppo B e undecimo del gruppo C dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianita' rispetto agli altri vincitori, che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.
[4]I cancellieri e gli aiutanti stenografi non possono essere destinati in cancellerie di preture, alle quali siano addetti meno di cinque funzionari.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
