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Le promozioni ai posti di primo pretore previsti dall'articolo 1 e ai posti che si rendono disponibili nei gradi dal 9° al 7° incluso, nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, in conseguenza dell'aumento organico previsto dall'articolo precedente, non potranno effettuarsi anteriormente al 1° gennaio 1942-XX.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
