Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Art. 15 — Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unita', e' istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilita' connesse alla vice-dirigenza. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procedera' alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso e' riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' per tutte le modalita' necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale. I contingenti sono determinati, per ogni singola Universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art15 · fonte su Normattiva