Nei confronti del personale che ha prestato servizi comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale e' stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16 - commi terzo, quarto, quinto e settimo - della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art75 · fonte su Normattiva