Art. 28 — Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita
Nei confronti del personale docente e non docente gia' dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Universita' statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennita' di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potra' chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
