Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Art. 29 — Redistribuzione e aumento degli organici

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti. Con successivo provvedimento si provvedera' all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 384/2001

    Questione infondata
    6 dicembre 2001

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 29 Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita' · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art29 · fonte su Normattiva