Il personale di cui all'articolo 4 e' iscritto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per l'indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennita' stesse, a norma del comma 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 5, l'ENPAS ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 3. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennita' di cui al comma 4 e' utile, oltreche' per il computo dell'indennita' di buonuscita, anche per l'acquisizione del diritto alla stessa. 8.Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 4, puo' chiedere il riscatto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. 9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti puo' esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Testo vigente dal 14 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;482~art8 · fonte su Normattiva