Art. 8 — Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria
E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
