Art. 15 — Università del Mezzogiorno
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Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle universita', e' riservata alle universita' che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 21 agosto 1990 al 4 marzo 1998
