Art. 3 — Soppressione di strutture decentrate
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Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non puo' effettuare immatricolazioni. Essa e' soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'universita' che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero, nell'universita' che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa e' soggetto a mobilita' d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'universita' che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facolta', delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarita'. Nel caso di titolarita' diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adottera' i conseguenti provvedimenti su parere conforme del CUN.
Testo in vigore dal 21 agosto 1990 al 4 marzo 1998
